Accesso alle case popolari e requisito temporale. Ecco quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 44 depositata oggi.
La Consulta ha accolto la censura sollevata dal Tribunale di Milano sul requisito della residenza o dell’occupazione ultraquinquennale stabilito dall’articolo 22, primo comma, lettera b), della legge della Regione Lombardia n. 16/2016 per accedere ai servizi abitativi.
In pratica è irragionevole negare l’accesso all’edilizia residenziale pubblica a chi, italiano o straniero, al momento della richiesta non sia residente o non abbia un lavoro nel territorio della Regione da almenocinque anni.
Questo requisito, infatti, non ha alcun nesso con la funzione del servizio pubblico in questione. Funzione che è quella di soddisfare l’esigenza abitativa di chi si trova in una situazione di effettivo bisogno.
Secondo la Corte,il requisito della residenza protratta per più di cinque anni ai fini della concessione dell’alloggio non è sorretto da un’adeguata giustificazione sul piano costituzionale:
La durata della residenza sul territorio regionale potrebbe semmai rientrare tra gli elementi da valutare nella formazione della graduatoria.
A questo link il testo completo della Sentenza.